Download PDF

Tribunale di Macerata, sentenza n. 1233 del 2 novembre 2016, Est. A. E. Polimeni

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale; non sono dovute neanche le c.m.s. e le spese se non pattuite e ben determinate – Ai fini della domanda di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, c.ms. e spese, il correntista che agisce in giudizio deve produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il rapporto e, nel caso in cui non provveda in tal ultimo senso, la ricostruzione  del rapporto di dare / avere sarà circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti e per cui è senz’altro utilizzabile la CTU contabile in cui si è correttamente proceduto nell’analisi contabile per blocchi ed in relazione ai soli periodi documentati (massima da Il Caso).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.