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Massime Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara*

Tribunale di Matera, sentenza n. 329 del 6 luglio 2020, Est. Giuseppe Di Sabato( nullità totale)

Sebbene il provvedimento del 2.5.2005 della Banca d’Italia, al punto n. 9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale (vedasi punto 91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005); ad ogni modo, anche a voler ritenere la censura operata dalla predetta autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione anch’esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.

Tribunale di Padova, ordinanza del 7 giugno 2019, Est. Nicoletta Lolli (nullità totale)

Atteso che le clausole 2, 6, 8 dello schema ABI sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia sono di per sé anticoncorrenziali, è ragionevole dedurne che tale caratteristica si mantenga in relazione a qualsiasi tipo di fideiussione che riproduca il modello ABI, sia pure con il diverso titolo di “fideiussione specifica” anziché di “fideiussione omnibus”.

Corte di Appello di Torino, sentenza n. 728 del 20 luglio 2020, Pres. Silva, Rel. Fonnesu

È nulla la fideiussione specifica, rilasciata a garanzia di un mutuo, se conforme allo schema ABI sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia

Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 1969 del 31 dicembre 2020, Pres. Porracciolo, Est. Maisano

Sono afflitte da nullità parziale le fideiussioni OMNIBUS SPECIFICHE conformi allo schema ABI 2003 vietato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, anche se stipulate successivamente al periodo di osservazione dell’Autorità garante.

Attesa la natura di prova privilegiata del provvedimento antitrust, l’onere probatorio gravante sul fideiussore è adempiuto quando abbia dimostrato la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali con le clausole di “reviviscenza”, “sopravvenienza” e deroga all’art. 1957 c.c. proprie dello schema ABI (Cass. n. 13846/1019, in parte motiva).

Ai sensi dell’art. 1957 c.c., da non intendersi più derogato per effetto della rilevata nullità, la garanzia non ha più effetto qualora la banca, a seguito della scadenza dell’obbligazione principale, non abbia nei successivi sei mesi adottato azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito nei confronti del debitore principale.

Tribunale di Prato, sentenza n. 28 del 16 gennaio 2021, Est. Sirgiovanni

Anche le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI 2003 sanzionato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, possono essere afflitte da nullità parziale in relazione alle clausole di “reviviscenza”, “sopravvenienza” e deroga all’art. 1957 c.c., proprie dello schema ABI.

Tuttavia il garante che eccepisce la nullità delle fideiussioni specifiche non può giovarsi dell’accertamento privilegiato del provvedimento antitrust, che ha avuto ad oggetto l’intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus: egli, invece, è gravato dall’onere di dare prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica da egli sottoscritta corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch’essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali.

 NDR: si rileva infine l’importanza dalla estensione della nullità de qua alle fideiussioni specifiche nella misura in cui, diversamente, la normativa antitrust potrebbe essere facilmente elusa dagli intermediari, i quali potrebbero, invece di richiedere una unica fideiussione omnibus, richiedere tante fideiussioni specifiche (contenenti le gravose clausole dello schema ABI vietato) quanti sono i rapporti da garantire.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

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