Download PDF

Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 1438 del 18 febbraio 2016

La clausola di determinazione del TAEG, relativa a un contratto di finanziamento concluso con un consumatore, che non abbia incluso il costo di una polizza assicurativa obbligatoria, è affetta da nullità ai sensi dell’art.125 bis comma 6 TUB, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo legale previsto dal comma 7 della medesima disposizione.

Il testo integrale di Collegio di coordinamento ABF decisione del 18 febbraio 2016 n.1430

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.