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Cass. Civ. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965

La clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex a rt. 1344 c.c., perché tesa a eludere il divieto di pattuire interessi usurari”.

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