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Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16.10.2017 n° 24293, Pres. Vivaldi, Rel. Olivieri

“La ricorrente impugna entrambe le sentenze non definitiva e definitiva, nella parte in cui, dopo aver rilevato – sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità che ha disconosciuto valore normativo agli usi bancari: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004 – la nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi, hanno poi ritenuto di sostituire alla clausola nulla il criterio della capitalizzazione annuale, anziché escludere del tutto l’anatocismo.

Il motivo è fondato, in quanto, una volta disconosciuta la natura di fonte di diritto agli “usi bancari” in materia di anatocismo, la disciplina applicabile che residua non può che essere quella legale, sicchè in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale (ricorso monitorio).

Deve, infatti, essere confermato il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016).

Destituita di fondamento è la obiezione formulata dalla controricorrente secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa. Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausola, in quanto la convenzione è violativa della norma imperativa prevista dall’art. 1283 c.c. applicabile “ratione temporis” al rapporto di garanzia in esame, non assumendo pertanto rilievo la intervenuta recezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari soltanto con la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 629, normativa, peraltro, successivamente, integralmente ridisciplinata dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17 bis convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”) che ha sostituito l’art. 120 del Testo Unico delle leggi bancarie, atteso che la L. n. 147 del 2013 si è limitata a “normativizzare” un indirizzo giurisprudenziale del Giudice di legittimità già stabilizzato”.

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