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Tribunale di Pescara, ord. del 23 novembre 2017, Est. Federico Ria

Massima:

Stante il principio nomofilattico sancito da Cass. civ. Sez. III, sent., 07-03-2017, n. 5609, Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo, per il quale “la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. OMISSIS) dovrebbe comportare la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti”, qualora l’attore correntista eccepisca l’omesso perfezionamento dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per il mancato completamento del meccanismo negoziale previsto dall’art. 1326 c.c., o, comunque, la nullità di tali contratti ex art. 117  TUB perché sottoscritti dal solo cliente, è legittimo chiedere al CTU di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, interessi a debito, spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto comunque denominate, intra fido ed extra fido, antergazione e postergazione valute, senza applicazione, in luogo dei tassi debitori convenzionali, di alcun tasso debitore, neanche quello legale”.

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