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GIP presso Tribunale di Catania, ordinanza del 13 dicembre 2024

Va accolta l’opposizione alla richiesta di archiviazione affinché il PM nomini un CT che verifichi la denunziata usurarietà del TAN e del TEG imputata al regime composto

Stralcio

“… ritenuto che l’opposizione alla richiesta di archiviazione appare ammissibile essendo stati indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova; considerato che in seno alla denuncia sporta, le persone offese si riportavano alle conclusioni del consulente incaricato, dalle quali emergeva l’indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse, delle modalità di calcolo di questi nonché della rata costruita sul modello del piano di ammortamento predisposto dal mutuante, la cui indeterminatezza scaturiva dall’adozione di una metodologia di calcolo comportante un maggior esborso di interessi a carico della parte mutuataria per via del criterio della capitalizzazione composta degli interessi e che, tale ultimo criterio, determinava dei corrispondenti tan e tag in regime di capitalizzazione semplice maggiori dei tassi esposti in contratto, tali da superare la soglia di usura esistente al momento della stipula contrattuale;

ritenuto che nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione gli opponenti consideravano necessario un accertamento concernente “la veridicità della natura usuraria degli interessi sul mutuo ipotecario concesso ai querelanti, accertando così la effettiva applicazione dei tassi usurai calcolati partendo dal Tasso Effettivo Globale Medio (TAEG) rispetto alla tabella dei tassi legittimi prevista dal Ministero dell’Economia e del Tesoro, così come calcolato nella consulenza allegata alla denuncia“;

ritenuto che, alla luce delle superiori osservazioni, appare necessaria una consulenza tecnica che possa far luce sulla reale fondatezza della notizia di reato e della conseguente configurazione della fattispecie criminosa denunciata dalle persone offese relativamente alla supposta usurarietà degli interessi insistenti sul mutuo ipotecario, avendo riguardo anche alla corretta metodologia di calcolo degli stessi, nonché alla sussistenza del dolo in relazione al periodo in contestazione tenuto conto della normativa in vigore nel momento in cui sarebbe stato commesso il fatto che qui occupa;

ritenuto, pertanto, che appare opportuno che il P.M. vada invitato a svolgere nuove indagini nominando un perito dott. commercialista che possa accertare quanto sopra evidenziato e quant’altro ritenuto opportuno; visto l’articolo 409.4 cpp.,

FISSA

Il termine di giorni sessanta per il compimento di nuove indagini;

DISPONE

L’immediata restituzione degli atti al P.M. procedente.

Così deciso in Catania, lì 13 dicembre 2024

NOTA DI COMMENTO

C’è un Giudice a Berlino e Berino è in Sicilia!

Dopo il notevole provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, descritto sulla pagina facebook dello Studio legale Avv. Dario Nardone al link   https://www.facebook.com/share/p/15N1zZizFb/ , che ha avuto una grande eco mediatica anche su La Sicilia (come , ancora, sempre sulla medesima pagina al link  https://www.facebook.com/share/p/19hH6Qj4ZF/ ), ora, sempre sulla medesima questione descritta in tali post, anche il GIP presso il Tribunale di Catania vuole vederci chiaro sulla subdola adozione del c.d. regime composto, con le quali le banche costruiscono i piani di ammortamento dei mutui; regime che porta ad una maturazione esponenziale degli interessi – anziché lineare, come prevede il codice civile all’art. 821 – fino a sfociare in tassi debordanti i tassi soglia usura.

Nello specifico, il GIP di Catania – come si legge nel sito internet dell’avv. Dario Nardone (https://www.studiolegalenardone.it/gip-presso-tribunale-di-catania-ordinanza-del-13-dicembre-2024-va-accolta-lopposizione-alla-richiesta-di-archiviazione-affinche-il-pm-nomini-un-ct-che-verifichi-la-denunziata-usurarieta-de/) accoglie l’opposizione alla richiesta di archiviazione emessa dal PM, rimettendogli gli atti affinché compia le opportune indagini, con provvedimento del seguente tenore:

“… ritenuto che l’opposizione alla richiesta di archiviazione appare ammissibile essendo stati indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova; considerato ce in seno alla denuncia sporta, le persone offese si riportavano alle conclusioni del consulente incaricato, dalle quali emergeva l’indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse, delle modalità di calcolo di questi nonché della rata costruita sul modello del piano di ammortamento predisposto dal mutuante, la cui indeterminatezza scaturiva dall’adozione di una metodologia di calcolo comportante un maggior esborso di interessi a carico della parte mutuataria per via del criterio della capitalizzazione composta degli interessi e che, tale ultimo criterio, determinava dei corrispondenti tan e tag in regime di capitalizzazione semplice maggiori dei tassi esposti in contratto, tali da superare la soglia di usura esistente al momento della stipula contrattuale;

ritenuto che nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione gli opponenti consideravano necessario un accertamento concernente “la veridicità della natura usuraria degli interessi sul mutuo ipotecario concesso ai querelanti, accertando così la effettiva applicazione dei tassi usurai calcolati partendo dal Tasso Effettivo Globale Medio (TAEG) rispetto alla tabella dei tassi legittimi prevista dal Ministero dell’Economia e del Tesoro, così come calcolato nella consulenza allegata alla denuncia”;

ritenuto che, alla luce delle superiori osservazioni, appare necessaria una consulenza tecnica che possa far luce sulla reale fondatezza della notizia di reato e della conseguente configurazione della fattispecie criminosa denunciata dalle persone offese relativamente alla supposta usurarietà degli interessi insistenti sul mutuo ipotecario, avendo riguardo anche alla corretta metodologia di calcolo degli stessi, nonché alla sussistenza del dolo in relazione al periodo in contestazione tenuto conto della normativa in vigore nel momento in cui sarebbe stato commesso il fatto che qui occupa”.

Come noto, l’usurarietà, da un lato, porta alla non debenza degli interessi, sicché il mutuatario deve restituire solo la sorte capitale (ergo, il mutuo diviene gratuito); dall’altro, faculta il PM alla sospensione per due anni della procedura esecutiva se il mutuo è stato concesso ad una impresa o se la parte esecutata esecutata è un privato che ha garantito un mutuo concesso ad un’impresa.

In estrema sintesi: un meraviglioso regalo di Natale per il mio cliente, vessato con un’illegittima esecuzione immobiliare iniziata proprio con un mutuo usurario!

 

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