Download PDF

Corte di Appello di L’Aquila, sentenza n. 160 del 17 gennaio 2023, Pres. Rel. Ciofani

Va esclusa la legittimazione attiva del cessionario del credito quando le informazioni in G.U. relative alla individuazione dei crediti ceduti siano formulate in maniera generica e solo orientativa

Stralcio

Va esclusa la legittimazione attiva del cessionario del credito quando, “dall’esame dell’annuncio si evince che non tutti i crediti sono stati ceduti in blocco ma solo alcuni (si parla di “un insieme di crediti”) e che le informazioni (peraltro formulate in maniera vaga ed estremamente generica) fornite ai fini della loro individuazione sono soltanto “orientative”, mentre viene rimesso ai singoli debitori l’onere di verificare l’avvenuta cessione dei loro debiti accedendo al sito internet indicato nell’annuncio.

Il rinvio al sito internet al fine della verifica dell’inclusione del credito nella cessione in blocco deve ritenersi tuttavia inidoneo a sopperire al difetto di prova in questa sede dell’’inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, dovendo al riguardo rilevarsi il testo dell’annuncio pubblicato sulla Gazzetta deve essere munito del requisito dell’autosufficienza ai fini dell’individuazione dei crediti ceduti”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.