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Tribunale di Bari, ordinanza del 27 aprile 2023, Est. Ruffo

Al fine di appurare l’effettiva morosità alla data del precetto, occorre verificare l’eventuale minor debito in ragione sia dell’applicazione del c.d. regime composto, sia del TEG contrattuale ai fini usura pattuito per la risoluzione contrattuale

Massime Avv. Dario Nardone

In ambito di opposizione all’esecuzione, il CTU deve verificare il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, se semplice o composta, ed in questo secondo caso accertare se ed in qual modo abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo, ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate, quindi, in conclusione, se l’ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall’applicazione del tasso pattuito (in regime di capitalizzazione semplice).

Il CTU deve altresì verificare, ai fini usura, anche il TEG contrattuale promesso in pagamento dalla parte mutuataria in caso di risoluzione per inadempimento del mutuo, anche  escludendo dal computo l’importo pattuito a titolo di penale [nel rispetto del principio di simmetria/omogeneità tra TEGM e TEG, ndr].

A seguito di tali accertamenti, il CTU dovrà infine verificare se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all’ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest’ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento per effetto della ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai punti precedenti [al fine di verificare la ricorrenza del requisito della esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c., ndr]  (fattispecie con immobile esecutato già aggiudicato, ndr].

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