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Corte d’Appello Milano, Sezione 3 civile, Sent. 18 marzo 2014, n. 1095

L’incertezza della clausola di determinazione degli interessi in un contratto di mutuo determina la nullità della clausola stessa.

Si deve, infatti, condividere la motivazione del Giudice di primo grado, secondo la quale: “Al di là del difficilmente intelligibile criterio di determinazione del mutuo, la premessa secondo cui gli interessi vanno determinati “secondo le consuetudini vigenti sul mercato delle eurovalute” e la riserva discrezionale di capitalizzazione o meno delle somme versate a titolo di interessi comporta immancabilmente l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto. Del resto lo stesso onere di forma scritta circa il pactum usurae in caso di tasso convenzionale (art. 1284 c.c.), allorché il criterio risulta indeterminato o soggetto a elementi indeterminati, non può certo dirsi osservato. Una volta quindi eventualmente determinabile il tasso (se rispondente a criteri ex ante e oggettivamente sussistenti), rimane nella specie l’elemento determinativo fondamentale della “consuetudine vigente sul mercato delle eurovalute” che non ha però nessun riscontro oggettivo, ed è comunque contrastante con quanto stabilito dall’art. 117 …, così come rimane incerto il tasso stesso a seconda della scelta arbitraria se capitalizzare o meno gli importi. Da tanto deriva all’evidenza la nullità dell’indicata clausola”.

Si deve poi osservare ulteriormente che i parametri atti a individuare il tasso variabile sono scarsamente intelligibili, poiché nella clausola è prevista una serie di rinvii concatenati a valori anche di valute estere in astratto recuperabili, ma tali da non rendere immediatamente reperibili e via via verificabili i dati.

Se è pur vero che i criteri per il calcolo degli interessi sono esterni, ossia non determinabili dalla Banca, né portano a un tasso di natura usuraria, ciò non di meno devono essere conoscibili e agevolmente comprensibili alla parte mutuataria, in ottemperanza al generale principio della buona fede, mentre quelli indicati nella clausola presuppongono una capacità di lettura e di coordinamento di dati e di conoscenze che non possono essere ritenuti propri dell’utente medio.

Viene quindi confermata, con le integrative precisazioni sopra esposte, la declaratoria di nullità della clausola in argomento pronunciata dal Tribunale e la conseguente applicabilità al contratto degli interessi così come indicati dallo stesso Tribunale; ossia gli interessi al saggio legale fino all’entrata in vigore della normativa dettata dal T.U.B., e successivamente quelli previsti dal disposto dell’art. 117 T.U.B., ossia il tasso nominale dei BOT a 12 mesi minore nell’anno di riferimento.

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