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Tribunale Brindisi 07 marzo 2014

Qualora, in relazione a un rapporto di conto corrente bancario, venga accertato il diritto del cliente alla ripetizione delle somme pagate indebitamente, la banca è tenuta a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto. Altrimenti, si deve ritenere che il saldo iniziale del conto sia pari a zero.

La banca, che forma ed emette gli estratti conto periodici, ha pienamente e indubbiamente la possibilità di dimostrare, producendo in giudizio gli stessi, che il saldo iniziale negativo sia legittimo e corretto e non, viceversa, frutto dell’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute.

L’obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.) non è sufficiente, nei rapporti bancari in conto corrente, a sottrarre la banca dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore. L’obbligo di tenuta, in particolare, risulta volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale.

 

One thought on “CONTO CORRENTE – RIPETIZIONE DELL’INDEBITO – DETERMINAZIONE SALDO INIZIALE – VICINANZA ALLA FONTE DI PROVA – IRRILEVANZA DELLA DURATA DECENNALE DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI – Tribunale Brindisi 07 marzo 2014

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