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Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 23.04.2014 n° 650

Nel caso di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca, poiché effettuata prima dell’1 luglio 2000 o poiché effettuata successivamente ma senza riconoscere eguale periodicità nel calcolo degli interessi attivi, non è dovuta capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale.

La commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità.

La prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo è quella decennale ordinario ex art. 2946 c.c., ed il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto nel caso di rimesse meramente ripristinatorie della provvista, o dalla data di annotazione in conto delle singole poste nel caso di rimesse solutorie.

Ritenuta l’invalidità della pattuizione di interessi anatocistici, nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, per il riparto dell’onere probatorio occorre distinguere due situazioni: laddove sia la banca ad agire per il pagamento ed il primo estratto conto sia a debito per il cliente, la ricostruzione dell’andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo zero; nel caso invece in cui sia il correntista ad agire in ripetizione, la ricostruzione del rapporto è circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza poter muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente.

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