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Nei contratti di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la nuova clausola anatocistica rispettosa della paritetica periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori è efficace solo se espressamente pattuita per iscritto

Cassazione Civile, Sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26779 – Pres. De Chiara, Rel. Marulli
Massima da Diritto Bancario

Deve essere espressamente approvata dal cliente, in quanto peggiorativa, la modifica delle condizioni contrattuali di conto corrente con cui la banca, a fronte della dichiaratoria di nullità della clausola anatocistica, abbia proceduto a sostituire il regime di capitalizzazione annuale degli interessi creditori e trimestrale degli interessi debitori, con quello di reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.

Infatti, è inappropriato considerare un miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto non va fatto tra il regime dell’annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l’assenza di capitalizzazione o la capitalizzazione annuale degli interessi debitori.

Stralcio

“… la banca si duole – in relazione al capo della decisione gravata che ha dichiarato la nullità della pattuizione in materia di anatocismo – che, decidendo nei riferiti termini, la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 120 TUB e l’art. 7 delib. CICR 9 febbraio 2000, vero che, diversamente da quanto da essa asserito, “il passaggio da un regime di capitalizzazione degli interessi creditori con una frequenza più lenta di quella pattuita per gli interessi debitori ad un regime in cui la frequenza, come nel caso di specie, sia accelerata ed equiparata a quella trimestrale degli interessi debitori, costituisce un miglioramento delle condizioni precedentemente applicate”.

3.2. Il motivo è infondato.

Esso si radica su un presupposto manifestamente inveritiero, ovvero che la contabilizzazione trimestrale degli interessi a credito costituisca sempre e comunque un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alla clientela. Ma, così ragionando, si trascura un imprescindibile snodo del problema. Si omette infatti di considerare che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell’ambito all’art. 1283 c.c. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate di nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che “in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24156; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150). E, poichè come annota la sentenza in disamina, “alla assenza di capitalizzazione o alla capitalizzazione annuale, quali conseguenze della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, si è sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa” e sia perciò inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto non va fatto tra il regime dell’annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l’assenza di capitalizzazione o la capitalizzazione annuale degli interessi debitori, conseguenza”.

Cassazione Civile, Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140 – Pres. De Chiara, Rel. Falabella
Stralcio

“Rileva, in altre parole, la prossimità, e – in definitiva – la sostanziale assimilabilità tra le due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell’inserzione di una tale clausola in contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà cica l’introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all’autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici.

Una volta affermato che ai fini dell’art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l’intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell’entrata in vigore dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell’attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell’art. 2 della nominata delibera”.

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