Tribunale di Ragusa, sentenza n. 4530 del 7 ottobre 2017, Est. Donzella – Va revocato il decreto ingiuntivo azionato su fideiussione omnibus modello ABI 2003, afflitta da nullità parziale, se il creditore non ha aggredito il debitore principale nel riviviscente termine semestrale ex art. 1957 c.c. La clausola “a prima richiesta” non trasforma la fideiussione omnibus in garanzia autonoma, esclusa anche dalla diffusa ripetizione del termine “fideiussione” nella scheda contrattuale. È indeterminata la clausola degli interessi che indistintamente assuma quale parametro l’“Euribor 3/6M”. L’intervento del cessionario ex art. 111 c.p.c. determina l’estromissione tacita del cedente che abbia abbandonato ogni difesa
Tribunale di Ragusa, sentenza n. 4530 del 7 ottobre 2017, Est. Donzella Va revocato il decreto ingiuntivo azionato su fideiussione omnibus modello ABI 2003, afflitta da nullità parziale, se il creditore nonRead More…