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Provvedimento sospensione biennale L. 44_99, Procura della Repubblica di Cassino, 8 maggio 2024

SOSPESA per due anni l’esecuzione immobiliare a seguito di denunzia-querela per usura bancaria in ragione del costo occulto derivante dalla subdola applicazione del "regime composto"

Si pubblica il provvedimento dell’8 maggio 2024 emesso dalla  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, la quale, in accoglimento di apposta istanza  – preceduta da denunzia-querela per usura bancaria – concede, in forza della normativa vigente, la sospensione per due anni della procedura esecutiva immobiliare nella quale era intervenuta la cessionaria della banca usuraria.

Ad avviso di chi scrive, il PM di Cassino (a differenza di molte altre Procure, purtroppo) ha applicato correttamente l’istituto della sospensione, concessa senza attendere l’esito delle indagini preliminari e/o degli accertamenti peritali, ma solo sui presupposti oggettivi richiesti dalla normativa vigente.

Infatti, la Corte Costituzionale n. 192/2014, ha infatti sancito che:

“Va, in  proposito, anzitutto  sottolineato  come  la  sospensione  dei  termini  prevista dai  primi  quattro commi  dell’art.  20  non sia discrezionale: essa  infatti  è  legata sostanzialmente  alla presenza della  richiesta dell’«elargizione» o  del mutuo  senza interessi di cui, rispettivamente, all’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all’art. 14 della legge n. 108 del 1996. l comma 7-bis dell’art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di  compilare l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne  senza  ritardo il  procuratore  della Repubblica competente  «che  trasmette  il provvedimento   al   giudice, o   ai   giudici, dell’esecuzione   entro   sette   giorni   dalla comunicazione del prefetto».  Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del  prefetto alle  indagini  per  delitti  che  hanno causato  l’evento  lesivo  condizione dell’elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l’esercizio dell’azione penale né l’attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013)”.

Dunque la Consulta ha sottolineato il carattere non discrezionale del provvedimento del Pubblico Ministero, che resta dovuto sulla circostanza della mera presentazione dell’istanza di accesso al Fondo per le vittime di usura ed estorsione, e pertanto, prima ancora rispetto al momento in cui vengono disposte le necessarie ed indifferibili indagini preliminari sul caso specifico posto al suo vaglio.

In altre parole, secondo la Consulta, il potere del Pubblico Ministero è finalizzato ad accertare la correlazione fra la posizione del richiedente l’elargizione e l’indagine per i delitti e ciò ben si comprende, perché la misura sospensiva è previsto debba operare in pendenza della richiesta di elargizione e, dunque, in funzione della assicurazione del suo scopo.

D’altra parte è innegabile che, opinando diversamente, qualora si dovesse attendere l’esito delle indagini, il tempo a ciò necessario potrebbe frustrare la richiesta del beneficio se nel frattempo la procedura esecutiva spogli l’usurato dell’immobile pignorato.

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