Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 580 del 2 novembre 2022, Pres. Matteini, Rel. Salcerini – L’attore correntista può sempre provare per facta concludentia il fido di fatto, nel quale le rimesse vanno ritenute ripristinatorie; la banca convenuta che difenda la legittimità delle pattuizioni ha l’onere di depositare i contratti; la rimessa su conto corrente attivo non è solutoria
Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 580 del 2 novembre 2022, Pres. Matteini, Rel. Salcerini L’attore correntista può sempre provare per facta concludentia il fido di fatto, nel quale le rimesseRead More…