Tribunale di Benevento, sentenza n. 1793 del 24 ottobre 2025, Est. Abbondandolo

La riscossione e il recupero dei crediti cartolarizzati sono riservati dalla legge unicamente a intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 T.u.b. (c.d. servicer) . Questa attività ha natura finanziaria.
L'esercizio dell'attività in assenza di autorizzazione (violazione dell'art. 132 T.u.b.) è sanzionato e la norma è considerata imperativa, la cui violazione determina la nullità del contratto e può essere rilevata d'ufficio.
La Corte di Cassazione richiede che il giudice di merito verifichi nel singolo caso concreto la prova che lo specifico credito contestato rientri tra quelli ceduti (cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.). A tal fine, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha un mero valore indiziario.
Nel caso in esame, manca persino la prova della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. È stato depositato un documento privo di data, firma e non è un estratto o copia della Gazzetta Ufficiale. Non sono stati indicati numero e data di pubblicazione. Il documento depositato (l'avviso) sembra essere solo un modello da compilare.
Il contratto di cessione è solo una accettazione della proposta contrattuale, in copia informale, apparentemente non sottoscritta e comunque priva di qualsiasi valore probatorio (mancanza di timbro o riferimenti di chi ha sottoscritto).
Manca, quindi, l'atto notarile di cessione o un valido contratto.

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