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Cass. civ. Sez. III, 11-05-2009, n. 10741 (rv. 608389)

 La gestante alla quale vengano prescritti farmaci potenzialmente dannosi per il concepito vanta un diritto soggettivo perfetto ad essere informata dei rischi derivanti dal loro uso; la violazione da parte del medico curante dell’obbligo d’informazione al riguardo costituisce causa non di nullità, ma di inadempimento del contratto di prestazione d’opera intellettuale e comporta il risarcimento del danno.

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