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Tribunale Imperia 31 gennaio 2014 – Est. Colamartino

È nulla la clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione degli interessi creditori quando il tasso a favore del cliente può ritenersi meramente simbolico (es. 0,01% annuo, ossia pari ad € 1 lordo per un accredito di € 10.000,00 per un intero anno); in tal caso si configurerebbe la classica vendita “nummo uno” nota alla manualistica e, pertanto, con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizzerebbe la pari periodicità di capitalizzazione. Qualora si riscontrasse, secondo i principi sopra espressi, una capitalizzazione degli interessi calcolata a seguito di clausola viziata da tale nullità, il rapporto dare/avere dovrà essere ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi creditori

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