Tribunale di Lanciano, ordinanza del 17 settembre 2026, Est. D’Alfonso
La lacunosità probatoria e l’accertamento giudiziale negativo della titolarità del credito ai danni precedente cessionario, integrano fumus e periculum ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dall’ultimo cessionario
Massime Avv. Dario Nardone
La produzione degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale documenta astrattamente le intervenute operazioni negoziali di cessione o retrocessione, ma non è di per sé idonea a dimostrare la titolarità sostanziale del credito in capo al procedente. Il cessionario è tenuto a fornire la prova documentale (ad esempio, mediante la produzione dei contratti di cessione e degli allegati recanti l’identificazione analitica dei rapporti) che lo specifico credito azionato fosse compreso nei portafogli oggetto di ciascun trasferimento intermedio, assicurando la verifica della continuità identificativa del rapporto lungo l’intera sequenza circolatoria.
Nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto, la lacunosità probatoria in ordine alla catena delle cessioni del credito, unita a un precedente accertamento giudiziale sfavorevole al dante causa (primo cessionario) sulla medesima posizione creditoria, integra il requisito del fumus boni iuris ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Il periculum in mora sussiste in quanto l’assoggettamento all’azione esecutiva sulla base di una titolarità incerta espone l’esecutato a pregiudizi immediati e difficilmente reversibili.
