Download PDF

Tribunale di Torino, sentenza n. 3897 del 7 ottobre 2022, Est. La Manna

La nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI 2003 colpisce anche le “specifiche” - L’istanza ex art. 1957 c.c. che il creditore ha l’onere di proporre nei sei mesi deve essere necessariamente giudiziale – la clausola “a prima richiesta” non trasforma la fideiussione in garanzia autonoma
  • Anche le fideiussioni specifiche conformi al modello ABI 2003 sono parzialmente nulle: “non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui l’operatività della invalidità di cui discute sia limitata alle sole fideiussioni omnibus cui farebbe riferimento il provvedimento della Banca d’Italia. Ciò in quanto il principio espresso costituisce un principio di carattere generale che non è legato alle specifiche caratteristiche della fideiussione omnibus ma è estensibile anche alle ordinarie fideiussioni”;
  • “… come ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l’istanza che il creditore avrebbe dovuto porre in essere entro il termine decadenziale anzidetto, deve essere intesa quale ricorso ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione. Il mero invio di una diffida, come rilevato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, non può essere intesa quale istanza ai sensi dell’art. 1957 c.c. (Cass. sent. 1724/2016 nonché Cass. sent. n. 6823/2001)”.
  • Nessun rilievo può poi essere attribuito al fatto che il fideiussore sia una società e non un consumatore laddove nessuna limitazione di tal genere può essere fatta derivare dal fatto che l’invalidità derivi dal mancato rispetto della disciplina antitrust”;
  • Né clausola … di pagamento a semplice richiesta scritta può essere considerata sufficiente a ritenere comunque non operante il limite di cui all’art. 1957 c.c. non essendo tale contatto, per ciò solo, definibile come contratto autonomo di garanzia”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.