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Tribunale collegiale di Brescia, ordinanza del 5 ottobre 2022, Pres. Bruno, Rel. Canali

 La semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti non è elemento sufficiente a ritenere soddisfatti gli oneri allegatori e probatori in capo al sedicente cessionario del credito - La dichiarazione ex post del cedente, confirmatoria dell’inclusione del credito contestato nella (solo) narrata cessione, avulsa da altre prove tipiche non ha alcuna valenza probatoria

Massime Avv. Dario Nardone

Anche secondo la giurisprudenza meno restrittiva, la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti non è elemento sufficiente, sotto il profilo allegatorio e probatorio, per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario.

In caso di contestazione del debitore, infatti, il cessionario, se non produce il contratto di cessione ex art. 58 TUB e la relativa lista dei crediti ceduti, ha comunque l’onere di allegare e dimostrare, in primo luogo, quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e, in secondo luogo, che le caratteristiche del credito di cui si discute siano riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell’ambito della cessione in blocco.

Né può sovvenire in sostituzione dell’onus probandi in capo al cessionario la dichiarazione ex post del cedente per la quale il credito controverso sarebbe stato compreso nella cessione in blocco dei crediti: come già chiarito dalla giurisprudenza di merito, la dichiarazione del cedente non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell’elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbero dovuto essere allegate, non consiste “in senso proprio di una confessione, non essendo proveniente da parte alcuna, né di un documento, trattandosi di atto predisposto per la causa in esame” (Trib. Milano 16.9.2021) e, in definitiva, è priva di valenza probatoria in assenza di altre prove tipiche fornite dalla sedicente cessionaria.

In sintesi, se il cessionario (i) non produce il contratto di cessione con l’elenco dei crediti ceduti, (ii) non allega né dimostra che oggetto della cessione in blocco fossero crediti con le medesime caratteristiche giuridiche ed economiche di quello oggetto azionato (iii) e che la cessione in blocco avesse riguardato i crediti sorti da contratti di mutuo ipotecario stipulati in un certo lasso di tempo e caratterizzati dalla presenza o meno di insoluti, (iv) non indica quali fossero gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e (v) non prova che le caratteristiche del credito di cui si discute fossero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell’ambito della cessione in blocco, deve necessariamente concludersi che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità meno rigorosa, non abbia fornito la prova della titolarità del credito.

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