Download PDF

Tribunale di Teramo, sentenza n. 587 del 26 giugno 2019, Est. Eloisa Angela Imbesi

Sussistenza dell’apertura di credito sostenuta dal correntista e mancata specifica contestazione della banca sul punto – conseguente presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse effettuate – non meritevolezza dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie

Massime Avv. Dario Nardone

Come sancito da Cass. SS.UU. n. 15895 del 13.06.2019 in tema di prescrizione delle rimesse solutorie, “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie”, con ciò significando che la Banca eccipiente non ha l’onere di specificare le diverse rimesse solutorie.

Tuttavia, le citate Sezioni Unite specificano pure che “l’aver assolto all’onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un’eccezione fondata, in quanto l’allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono, infine, esser valutate , in fatto ed in diritto, dal giudice”.

Pertanto, alla luce dei richiamati principi, il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova ed il giudice dovrà valutare pur sempre la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto probatorio.

Ebbene, laddove il correntista abbia allegato la sussistenza di un’apertura di credito regolata in conto corrente, dovrà da ciò presumersi la natura meramente ripristinatoria delle rimesse effettuate sicché la Banca, pur non essendo tenuta a specificare le singole rimesse solutorie, se non vuole vedersi respinta l’eccezione di prescrizione dovrà quantomeno contrastare o smentire l’allegazione svolta dal correntista fin dall’atto di citazione a proposito della sussistenza di un affidamento, in modo da neutralizzare il corollario e/o la presunzione conseguente a siffatta specifica allegazione (soprattutto ove si consideri che non compete al correntista l’onere di allegare la mancata effettuazione di versamenti solutori, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato: cfr. Cass. 28819/2017; Cass. 18581/2017; Cass. 4273/2018; Cass. 18144/2018, richiamate in motivazione dalle citate Sezioni Unite).

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.