Tribunale di Taranto, sentenza del 10 settembre 2025, Est. Munno
Il GE può sospendere la vendita quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, il cui concetto va interpretato per analogia legis con l'art. 108 della Legge Fallimentare
In presenza di lacune legislative nel procedimento esecutivo individuale, è legittimo il ricorso all’analogia legis (art. 12 preleggi) con le norme della procedura concorsuale fallimentare, sussistendo similitudine di fattispecie e identità di ratio. Il pignoramento individuale e la dichiarazione di fallimento producono effetti analoghi sui beni del debitore, giustificando l’applicazione estensiva dei principi della legge fallimentare.
Il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto (art. 586 c.p.c.). Il concetto di “prezzo giusto” va interpretato per analogia legis con l’art. 108 della Legge Fallimentare, come “prezzo giusto tenuto conto delle condizioni di mercato”. Un prezzo di aggiudicazione pari a circa il 21% del valore di stima costituisce sproporzione rilevante ai sensi dell’art. 586 c.p.c., applicandosi per analogia i principi dell’art. 1448 c.c. in materia di lesione (sproporzione oltre la metà del valore).
