Download PDF

Tribunale di Siena, ordinanza del 30 agosto 2023, Est. Serrao

Stralcio

“in recentissime pronunce ( da ultimo Cass n.7721/2023 e Cass 18742/23) … è chiaramente espresso che nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo rettificato si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto e che Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo…  ritenuto quindi di dover disporre integrazione di ctu perché, fermo restando quanto già accertato in sentenza , elabori nuovo calcolo che tenga conto del principio espresso dalla Suprema Corte , da valere come ipotesi alternativa p.q.m. dispone la rimessione della causa sul ruolo…”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.