Tribunale di Salerno, ordinanza del 5 marzo 2026, Est. Ferrara

In ossequio all'orientamento espresso da Cassazione SS.UU. n. 15130/2024, la mancata esplicitazione nel mutuo (anche a tasso fisso) del maggior costo derivante dal regime composto concretizza il difetto di un elemento tipizzante prescritto dall'art. 117, comma 4, TUB, dal quale deriva la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB, con conseguente operatività della eterointegrazione e applicazione del tasso sostitutivo BOT

Stralcio

Occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni
Unite con la sentenza n. 15130 del 2024, “La doglianza concernente la mancata
esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
«composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di
determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, una ipotesi, di
eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117,
comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e
condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del
tasso sostitutivo (comma 7).”
Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema
“composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza
tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice
sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come
nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) – costituendo
esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto
bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata
indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta”
degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto
bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo
di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente nella rideterminazione
del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi
pattuiti in misura ultralegale con il rimedio sostitutivo“.

Il CTU ha verificato che il piano di ammortamento allegato all’atto di erogazione
e quietanza del finanziamento è stato elaborato applicando la capitalizzazione
composta degli interessi. Infatti il CTU ha rilevato che per la determinazione della
rata di ammortamento del piano di rimborso prodotto dalla banca è stata utilizzata
la formula che in matematica finanziaria è utilizzata nel regime della
capitalizzazione composta. Quindi il CTU ha elaborato il piano di ammortamento
in regime di capitalizzazione composta ed in regime di capitalizzazione semplice
e ha elaborato il piano di ammortamento alla francese in regime di
capitalizzazione semplice per elaborare il rapporto dare avere nel rispetto delle
condizioni economiche pattuite. Ha verificato che in regime di capitalizzazione
composta la quota interessi è pari a euro 406.604,13 e quelli in regime di
capitalizzazione semplice in Euro 255.098,17. Quindi la differenza sulla quota
interessi tra i due regimi è pari a euro 151.505,96“.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *