Tribunale di Rovigo, ordinanza del 21 novembre 2025, Preso Borella, Est. Marcadella
Viola il principio di trasparenza bancaria ex art. 117, comma 4, TUB la mancata indicazione della composizione della rata (con specificazione delle quote capitale e interessi), seppur tale indicazione sia fornita successivamente
Massime Avv. Dario Nardone
In tema di contratto di mutuo fondiario a SAL a tasso variabile, viola il principio di trasparenza bancaria ex art. 117, comma 4, TUB la mancata indicazione della composizione della rata (con specificazione delle quote capitale e interessi) al momento della conclusione del contratto di mutuo, anche qualora tale indicazione sia fornita successivamente nell’atto pubblico di quietanza finale, poiché il mutuatario deve poter conoscere il costo del finanziamento e avere piena contezza della futura esecuzione del contratto già al momento della sottoscrizione del primo atto vincolante.
In caso di inosservanza dell’obbligo di indicazione del tasso d’interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati ex art. 117, comma 4, TUB, si applicano le sanzioni previste dal comma 6 della medesima norma, consistenti nell’applicazione del tasso nominale minimo dei BOT annuali o titoli similari e degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati, ovvero, in mancanza di pubblicità, nella gratuità della prestazione
Il contratto di mutuo, quale contratto reale, si perfeziona con la traditio, ossia con la consegna di una determinata quantità di denaro o con il conseguimento della giuridica disponibilità della stessa da parte del mutuatario; tale disponibilità può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, determinando l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, anche mediante operazioni contabili.
