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Tribunale di Roma Sez. Imprese, sentenza n. 2659 del 18 febbraio 2022, Pres. Pedrelli, Rel. Basile

Ai fini della declaratoria della nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte successivamente al periodo di accertamento attinto dal provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2005, non è necessario che il Giudice accerti la perdurante concreta applicazione del cartello, essendo bensì sufficiente che accerti solo che le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidano con le clausole n. 2, 6 e 8 del censurato schema ABI

Massime avv. Dario Nardone

Per quanto statuito da Cass. SS.UU. n. 41994/2021, sono nulle per violazione della normativa Antitrust le clausole delle fideiussioni omnibus che riproducano gli artt. nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI sanzionato da Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005.

Come statuito da Cass., 22/05/2019 , n. 13846, “il provvedimento della Banca d’Italia di accertamento dell’infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall’art. 19, comma 11, della 1. n. 262 del 2005 , possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorita Garante della concorrenza  e  del  mercato,  un’elevata  attitudine  a  provare  la  condotta  anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito e tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all’attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all’ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.

Ne consegue che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all’intesa restrittiva della concorrenza attraverso l’uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza.

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