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Tribunale di Roma, III Sez. Civ., ordinanza del 30 settembre 2019, Est. Guido Romano

Nell’azione di accertamento negativo del credito (saldo abnorme su c/c), eccepivo che:

1) la società mia cliente non aveva mai ricevuto tempo per tempo gli estratti conto dall’origine del rapporto sino a tutto l’anno 1997 e che la banca non aveva offerto prova contraria, pur trattandosi di documentazione soggetta all’obbligo di comunicazione ex art. 119 TUB, comma 1, dunque sorretta dalla regola generale del riparto probatorio di cui all’art. 1218 c.c.;

2) la banca, senza addurre alcuna giustificazione, riteneva di non consegnarli neanche ex art. 119 TUB (peraltro preventiva al giudizio), perseverando nella violazione degli obblighi di rendiconto del mandatario, di collaborazione e di buona fede anche nell’esecuzione del contratto;

3)  la banca convenuta ha ritenuto di non dover depositare gli estratti conto nei termini di rito, trincerandosi dietro il periodo decennale prescritto (come noto) dall’art. 119 TUB solo per l’obbligo di conservazione delle scritture contabili e non certo per un attenuamento temporale dell’onere della prova cui la banca è tenuta per rendere il conto sull’andamento del rapporto, così perseverando nella ingiustificabile violazione degli obblighi dedotti;

4) la banca aveva consegnato ai sensi dell’art. 119 TUB il contratto originario di conto corrente sottoscritto solo dalla società nel 1994 e mai prima ad essa consegnato, dunque nullo per difetto di forma ad substantiam per quanto sancito dalle  Sezioni Unite della Cassazione, 16 gennaio 2018, n. 898;

5) il saldo debitore risultante alla data del 31.12.1997, evidenziato al primo e/c dell’anno 1998, doveva ritenersi necessariamente abnorme in pregiudizio della mia cliente, poiché includente poste illegittime (interessi ultralegali, anatocismo et.) in quanto non dovute in ragione della nullità integrale del contratto e quindi di tutte le condizioni economiche.

Alla luce di quanto sopra, chiedevo l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto dall’origine del rapporto sino a tutto l’anno 1997, ed il Tribunale di Roma così disponeva: “ritenuto ammissibile e rilevante l’ordine di esibizione richiesto dalla parte attrice, essendo stata prodotta la domanda ex art. 119 Tub e la relativa cartolina attestante il ricevimento da parte della banca e non risultando che, entro il termine ivi previsto, la Banca convenuta abbia consegnato al correntista la documentazione richiesta”, ordinando “alla parte convenuta di esibire – mediante consegna direttamente al consulente tecnico in sede di riunione di inizio delle operazioni peritali – la documentazione indicata nell’istanza proposta ai sensi dell’art. 210 c.p.c.”.

Ora, il ricalcolo effettuato dal mio CTP prevede che ad oggi la cliente ha diritto di riavere indietro oltre € 200.000,00, tenuto fermo il saldo debitore iniziale

Per ovvi motivi, tale somma sarà senz’altro maggiore qualora la banca depositi gli e/c iniziali, come ordinato dal Giudice.

Qualora, invece, la banca non dovesse ottemperare all’ordine, l’impossibilità di tenere fermo il saldo debitore iniziale non potrebbe che essere imputato a FATTO COLPOSO (SE NON DOLOSO…) della banca: in tale caso, coltivo fiducioso la speranza che il Giudice imponga di azzerare quel saldo iniziale infedele: e, ancora in tal caso, il credito della mia cliente balzerebbe ad oltre € 600.000,00…

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