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Tribunale di Roma, ordinanza del 2 settembre 2019, Pres. Cisterna, Rel. Giammarinaro

Massime Avv. Dario Nardone*

Ove il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario e quest’ultimo non depositi il contratto di cessione del credito, la titolarità del credito non può dirsi provata.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. ha la funzione di pubblicità notizia e non può surrogare l’assenza agli atti del contratto di cessione, senza il quale il Giudice non può ritenere che il cessionario sia titolare di quel rapporto giuridico.

 

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore.

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