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Tribunale di Pescara, ordinanza del 7 luglio 2022, Est. Colantonio

Massime Avv. Dario Nardone

Ai sensi del vigente art. 41 bis D.L. 124 del 26 ottobre 2019, va disposta la sospensione della procedura esecutiva per sei mesi, se tempestivamente chiesta dal debitore esecutato prima dei venti giorni antecedenti la vendita all’asta dell’immobile, pur se la banca si sia opposta alla richiesta di sospensione; difatti, il dissenso preventivamente espresso dal creditore procedente all’udienza fissata per sentire i creditori non è ostativo al rilascio del provvedimento di concessione, posto che la valutazione del merito creditizio si inserisce in un momento posteriore alla presentazione della istanza da parte del debitore, che è quello di sei mesi indicato dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 


                                            

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