Tribunale di Pescara, ordinanza del 13 maggio 2025, Est. Ursoleo
Non è idoneo titolo esecutivo il mutuo notarile, sicché va annullato l’atto di precetto, quando l’erogazione della somma non sia attestata né dallo stesso atto pubblico né da successivo atto nella forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
Stralcio
“… a fronte delle varie eccezioni proposte dall’opponente, risulta, innanzitutto, che il mutuo azionato non documenti un credito attuale, facendo riferimento il contratto all’importo finanziato “messo a disposizione della Ditta” che “è da questa prelevabile contro rilascio di quietanza…”; che l’erogazione effettiva del finanziamento non è documentato da successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata; che, pertanto, apparendo, sotto questo profilo, prima facie accoglibile il motivo di opposizione,
pqm
sospende l’efficacia esecutiva del titolo”.