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Tribunale di Pescara, ordinanza del 12 febbraio 2021, Est. De Simone

Va sospesa l'efficacia esecutiva del titolo se il mutuo fondiario contiene la clausola del deposito cauzionale

Massime a cura dell’Avv. Dario Nardone*

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. n. 17194 del 27/08/2015; Cass. Civ., Sez III, n.6174 del 05 marzo 2020); resta infatti insuperata la sentenza Cass. Civ. n. 4293 del 1979 che ha stabilito che la consegna differita “non è sufficiente ad integrare l’esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro” rispetto al contratto di mutuo poiché, in tale ipotesi quest’ultimo riguarderebbe “debiti pecuniari meramente eventuali e futuri”.

Tanto premesso, non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, essa, in verità, expressis verbis è stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata.

La dichiarazione di cui al mutuo fondiario nella quale si precisa che parte mutuante riceve dalla banca la somma mutuata, rilasciandone ampia quietanza, non è idonea a provare l’effettiva messa a disposizione, materiale o giuridica, della somma, essendo inserita nello stesso contratto di finanziamento che detta le condizioni e le modalità della messa a disposizione della somma e non derivando da un documento separato, valido come atto di quietanza.

Deve peraltro ritenersi la sussistenza del requisito del fumus boni iuris richiesto ex lege ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione, essendo da qualificarsi un contratto di tal fatta come mutuo condizionato che difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui all’art.474 c.p.c., che sono da valutarsi anche quali gravi motivi previsti dall’art.624 c.p.c., nonché il periculum in mora insito nell’irreparabilità del pregiudizio derivante al debitore dal compimento di atti esecutivi, da rilevarsi nel pregiudizio in cui verrebbero a trovarsi i garanti, costretti al pagamento della considerevole somma pretesa senza la concreta possibilità di recuperare in regresso dalla garantita, atteso che la debitrice principale è fallita.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone

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