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Tribunale di Palermo, ordinanza del 2 dicembre 2024, Est. La Barbera

La cessionaria del credito deve produrre i documenti attestanti l’incarico conferito al Master Servicer iscritto all’albo 106 TUB e quelli attestanti la delega dal Master allo Special Servicer 

Massime Avv. Dario Nardone

A fronte della eccezione circa la “Mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB dello Special Servicer” direttamente incaricato dalla SPV procedente, nonché della eccezione circa la “Violazione degli incarichi di servicing come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (ove, invece, era indicato un Master Servicer, iscritto all’albo ex art. 106 TUB, cui la SPV avrebbe conferito l’incarico), il GE, nel proprio potere di verifica, anche ufficiosa, delle condizioni dell’azione esecutiva e dei relativi presupposti processuali indispensabili al buon esito della stessa (cfr. Cass. n. 2043/2017), può ordinare alla SPV la produzione dei  documenti comprovanti il conferimento della procura in favore del Master Servicer e la delega delle attività in favore dello Special Servicer.

[fattispecie in cui veniva contestato alla SPV costituitasi nell’opposizione la mancata produzione (i) del contratto di mandato e (ii) della procura asseritamente intercorsi tra la SPV e il Master Servicer, nonché (iii) del contratto di esternalizzazione tra i Servicer e (iv) dei documenti attestanti l’espletato controllo dal Master allo Special Servicer – come richiesto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015 – rimarcando che “la mancata produzione prova che l’incarico è stato solo annunziato nella G.U. al fine di dare una parvenza esteriore di legalità, mentre, concretamente, il rapporto tra SPV e Master Servicer è inesistente, avendo la SPV conferito l’incarico solo e direttamente allo Special Servicer non iscritto all’albo speciale e, perciò, non vigilato  dalla Banca d’Italia”, ndr].

Nota di commento

È  noto che le operazioni di cartolarizzazione dei crediti vengono generalmente realizzate attraverso la costituzione di società denominate “società veicolo” (o “special pourpose vehicle”, c.d. SPV) e che le stesse, per riscuotere giudizialmente i crediti, debbano avvalersi di soggetti (c.d. Servicers) iscritti in un albo speciale (ex art. 106 TUB): tale iscrizione è imprescindibile, perché  è la condizione necessaria affinché l’Organo di Vigilanza (ovvero la Banca d’Italia) possa effettuale la propria attività istituzionale di controllo sull’operato di tali soggetti (antiriciclaggio, frodi, et.).

Ebbene, FINALMENTE un GE – nella fattispecie a Palermo – ci vuole vedere chiaro, poiché spessissimo il descritto impianto normativo appare violato.

Più precisamente, è prassi frequente che il cessionario del credito cartolarizzato ex L. 130/99 eserciti l’azione esecutiva per mezzo di un Servicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB, salvo, poi, in sede di opposizione all’esecuzione, produrre la G.U. ove è pubblicato l’avviso di cessione nel quale viene specificato che l’incarico di servicing e riscossione giudiziale del credito è stato conferito ad un Servicer iscritto all’albo speciale (e poi, a volte ma non  sempre, che quest’ultimo sub-delega dette attività ad un Servicer non iscritto).

Tuttavia, non bisogna dimenticare che gli avvisi di cessione pubblicati in G.U. sono dichiarazioni unilaterali del cessionario che, come tali, non possono avere efficacia probatoria pro domo sua.

Sono persuaso (come ho eccepito anche a Palermo) che l’incarico dichiarato in G.U. ad un Master Servicer iscritto all’albo speciale sia solo un espediente atto a dare una parvenza esteriore di legalità: le procure speciali prodotte dalle SPV, invero, sono dirette sempre e solo a Special Servicers non iscritti e le SPV, seppur compulsate, non depositano mai i documenti attestanti l’incarico al Master Servicer ed il contratto di esternalizzazione tra i Servicer. È logico ed evidente che, qualora tale documentazione esistesse, le SPV non avrebbero alcuna difficoltà a depositarla in giudizio per dimostrare il rispetto della Legge.

Se, dunque, il cessionario dichiara di aver dato l’incarico ad un Master Servicer iscritto all’albo speciale, a fronte di specifica contestazione DEVE dare prova di quello che afferma; così come deve dare prova che il Master Servicer abbia delegato lo Special, soprattutto se, in giudizio, si rinviene solo una procura speciale conferita direttamente dalla SPV allo Special Servicer NON iscritto.

La speranza è che questo provvedimento sia di esempio a quanti chiudono entrambi gli occhi, dando fede assoluta alle apodittiche dichiarazioni del cessionario in G.U. pur nel triste contesto, ormai ben conosciuto, di infiltrazioni criminali nel mercato dei crediti cartolarizzati.

In ordine alla documentazione chiesta dal mio cliente e non depositata dalla SPV – e per la quale è intervenuto l’ordine di esibizione del GE – rimando al mio contributo “Mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB e Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243: tana libera tutti!” (edito in Diritto del Risparmio), in particolare al par.  “6. La centralità del controllo di legalità e la mancata prova del controllo effettivo e documentato dal master allo special servicer”, da cui sono tratte le motivazioni che – verosimilmente presumo – hanno persuaso il GE di Palermo ad emettere l’ordine di esibizione.

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