Tribunale di Nuoro, sentenza n. 3 del 1 gennaio 2026, Est. De Vito
Il mutuo a SAL con contestuale quietanza di una parte della somma mutuata non ha efficacia esecutiva né per le somme non quietanzate in forma solenne, né per quelle parzialmente quietanzate qualora la somma precettata sia parametrata all’intero importo mutuato (per difetto dei requisiti di certezza e liquidità ex art. 474 c.p.c.)
Massime Avv. Dario Nardone
In tema di mutuo fondiario, affinché il contratto costituisca titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è necessario che esso documenti la disponibilità giuridica immediata della somma in favore del mutuatario. Qualora il contratto preveda erogazioni differite subordinate a condizioni future ed eventuali (come gli stati di avanzamento lavori – SAL), l’atto di mutuo non è sufficiente a costituire titolo esecutivo per le somme successivamente erogate se tali erogazioni non sono a loro volta documentate da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore al precetto. La mancanza di prova formale (atto pubblico o scrittura autenticata) delle erogazioni successive alla prima quietanza impedisce la formazione del titolo esecutivo per l’intero importo pattuito.
Il contratto di mutuo, pur quietanzato per una somma parziale (cd. prima tranche), perde la sua efficacia di titolo esecutivo anche per tale minor somma qualora l’atto di precetto intimi il pagamento di un importo calcolato sulla base dell’intero capitale pattuito (comprensivo delle tranche non quietanzate), applicando il piano di ammortamento e il regime di interessi riferiti al totale. In tale circostanza, il credito difetta dei requisiti di certezza e liquidità, poiché non è possibile rideterminare la somma effettivamente dovuta attraverso “meri calcoli aritmetici”, essendo necessaria una complessa operazione di ricontabilizzazione degli interessi e delle rate sulla sola somma effettivamente erogata, operazione preclusa nella fase esecutiva.
