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Tribunale di Matera, sentenza n. 329 del 6 luglio 2020, Est. Giuseppe Di Sabato

È nulla la fideiussione specifica conforme allo schema ABI vietato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. La nullità è totale per il carattere essenziale che va riconosciuto alle clausole schema ABI

Massime Avv. Dario Nardone *

Sebbene il provvedimento del 2.5.2005 della Banca d’Italia, al punto n. 9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale (vedasi punto 91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005); ad ogni modo, anche a voler ritenere la censura operata dalla predetta autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione anch’esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.

La nullità non può che essere totale per inapplicabilità dell’art 1419 c.c., posto che le pattuizioni (conformi allo schema ABI) contenute nella fideiussione prestata hanno sicuramente avuto una funzione rilevante e fondamentale ai fini della conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 19.7.2002, n. 10536), in quanto hanno rafforzato in maniera forte la garanzia che la banca andava ad assumere dai fideiussori; il che porta a ritenere che senza tali ulteriori pattuizioni il prestito non sarebbe stato concesso.

È competente il Giudice ordinario a decidere quando l’eccepita nullità costituisca oggetto di un accertamento incidentale a seguito di eccezione riconvenzionale, come tale idonea solo a paralizzare la domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio (cfr. Tribunale di Belluno, sentenza n. 53 del 31.01.2019).

NDR: si rileva infine l’importanza dalla estensione della nullità de qua alle fideiussioni specifiche nella misura in cui, diversamente, la normativa antitrust potrebbe essere facilmente elusa dagli intermediari, i quali potrebbero, invece di richiedere una unica fideiussione omnibus, richiedere tante fideiussioni specifiche (contenenti le gravose clausole dello schema ABI vietato) quanti sono i rapporti da garantire.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

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