Tribunale di Chieti Sez. Ortona, sentenza n. 48 del 20 aprile 2026, Est. Turco
Nei contratti in cui manca la ripartizione delle rate in quote di capitale e quote di interessi (per assenza del piano di ammortamento), si configura la nullità della pattuizione sugli interessi convenzionali per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. con conseguente applicazione automatica dei tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
“Va, invece, accolta la doglianza concernente l’omessa consegna del piano di
ammortamento.
La giurisprudenza (si vedano le già citate Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 7382 del
19/03/2025 e Sez. U – , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), ha ribadito che in
tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato
a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché
la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a
tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota
capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate
precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale,
laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione
dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di
rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo
pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o
indeterminabilità dell’oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la
somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento
della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un
mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando
una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire.
Tale disciplina vale, a fortiori, per il credito a consumo, come evincibile, in
motivazione, dalle predette sentenze.
Nel caso di specie manca, effettivamente, il riparto delle rate per capitali ed
interessi.
Alla luce di quanto sopra, deriva – anche in questo caso – la nullità per
indeterminatezza ex art. 1346 c.c. dell’oggetto della pattuizione relativa agli
interessi convenzionali, con conseguente necessità di sostituire in luogo del tasso
indeterminato effettivamente pattuito il tasso risultante dalla clausola sostitutiva
di cui all’art. 117, comma 7, TUB.
In conclusione, le domande attoree vanno accolte con riferimento a tale censura“
