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Tribunale di Chieti, sentenza n. 237 del 30 aprile 2017, Est. Alberto Iachini Bellissarii

Alla stregua di quanto previsto dall’art. 1, c. 5° L. 108/96 a tenore del quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso applicato al mutuo deve tenersi conto anche della  commissione (o penale) per estinzione anticipata del credito.

La finalità perseguita dal legislatore al momento della emanazione della L. 108/96 era quella di contenere i tassi anomali, ricomprendendo nel relativo calcolo, ai fini della disciplina anti – usura e del superamento del tasso soglia, qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi, anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo.

Dalla applicazione di tale principio consegue che, ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo, deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto, ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria, ecc.), sia quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata.

Tale ultima commissione, infatti, come ritenuto recentemente anche da altri Tribunali (cfr. Trib. Bari, 19/10/2015; Trib. Pescara, 28/11/2014; Trib. Ascoli Piceno, 30/06/2014), rappresenta certamente un costo del mutuo erogato, anche se incerto nell’an e nel quantum, in considerazione del fatto che essa, al pari degli interessi di mora, dipende da un fatto del mutuatario; il relativo calcolo deve essere effettuato in relazione al capitale concesso a mutuo, dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato che bisogna certamente considerare anche l’ipotesi che l’estinzione anticipata venga richiesta già prima o immediatamente dopo il pagamento della prima rata.

In proposito, sulla base delle disposizioni vigenti, non può essere applicato il “principio dell’effettività” richiamato dalla convenuta, poiché gli oneri contrattuali devono essere computati ai fini dell’eventuale supero del tasso usurario anche se soltanto pattuiti e non corrisposti.

Dalle considerazioni che precedono consegue che al contratto in esame va applicato il disposto dell’art. 1815, c. 2° c.c., secondo il quale “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”

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