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Tribunale di Catania, sentenza n. 176 del 14 gennaio 2020, Est. Sciacca

Tribunale di Catania, sentenza n. 176 del 14 gennaio 2020, Est. Sciacca - Il limite decennale ex art. 119 TUB vale solo per i documenti relativi a singole operazioni, non per contratti ed estratti conto, il cui obbligo di consegna, senza alcun limite temporale, trova fondamento negli artt. 1374, 1375, 1175 e 1713 c.c.

Stralci

Nell’impianto codicistico il fondamento dell’obbligo gravante sulla banca di consegna di tutta la documentazione si rinviene nell’ art. 1374 (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) nell’art. 1375 (Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede) nell’art. 1175 c.c. secondo cui (Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza); altro pilastro normativo si rinviene nell’art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato).

Orbene la limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119 t.u.l.b., soprattutto in assenza di un’esplicita volontà legislativa in tal senso (v. in tal senso chiaramente Cassazione civile, sez sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Genovese | 30.10.2015 | n.22183).

La disposizione relativa alle singole operazioni trova il suo fondamento nel fatto che, in ogni caso, del compimento di tali operazioni resta traccia nell’estratto conto; motivo per il quale, trascorso il decennio, il legislatore ha ritenuto equo contemperare il diritto alla trasparenza con le esigenze della banca, consentendo a quest’ultima di liberarsi della documentazione ultradecennale.

Si tratta, in definitiva, di due regole ben distinte: la prima attiene all’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto (che Banca d’Italia con le Istruzioni del 2003, in ogni caso definisce analitica) che rappresenti la situazione complessiva del rapporto contrattuale: la seconda, invece, limita agli ultimi dieci anni il diritto ad ottenere la documentazione relativa a specifiche operazioni (Trib. Napoli, sent. 31 gennaio 2019)”.

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