Tribunale di Brindisi, sentenza n. 985 del 23 giugno 2025, Est. Uggenti

Il regime composto comporta una forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. – Il TAE superiore al TAN dà indizio della capitalizzazione composta – Viola la trasparenza ed è illegittimo un piano di ammortamento non compatibile con le pattuizioni contrattuali – È nulla la clausola relativa agli interessi di preammortamento se non dà il criterio per poterli quantificare ex ante – L’accertata usurarietà comporta che il contratto debba essere considerato gratuito

Massime Avv. Dario Nardone

La mancata esplicitazione nel contratto della tipologia di ammortamento adottata, delle formule matematiche utilizzate per il calcolo delle rate e dei criteri di determinazione degli interessi di preammortamento costituisce grave violazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 117 del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Tale carenza informativa, quando impedisce al cliente una valutazione ex ante della reale incidenza economica del piano di ammortamento e rende impossibile la verifica della coerenza tra il tasso nominale annuo (TAN) dichiarato e le rate effettivamente applicate, può determinare la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. In particolare, l’adozione di un piano di ammortamento articolato in più periodi con rate variabili, non accompagnata da adeguata informazione contrattuale, configura una struttura ingannevole che compromette la validità stessa del rapporto negoziale.

L’applicazione di un regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario, mediante il calcolo degli interessi su un capitale che ingloba anche interessi già maturati nei periodi precedenti, costituisce una forma di anatocismo di fatto vietata dall’art. 1283 c.c., salvo che non sia stata espressamente pattuita successivamente alla scadenza degli interessi stessi. Tale meccanismo anatocistico, anche quando non esplicitamente previsto nel contratto ma risultante dall’analisi tecnica del piano di ammortamento, determina la nullità della relativa clausola. La presenza di anatocismo occulto, unitamente all’indeterminatezza delle modalità di ammortamento e alla mancata trasparenza sugli interessi di preammortamento, integra plurime violazioni delle norme civilistiche e bancarie, giustificando nei casi più gravi la nullità dell’intero contratto di finanziamento. Il tasso effettivo applicato risultante superiore a quello nominale dichiarato costituisce indizio della presenza di capitalizzazione composta illegittima.

Quando un contratto di mutuo prevede espressamente l’applicazione di un tasso fisso per l’intera durata del finanziamento, ma il piano di ammortamento viene strutturato mediante più periodi distinti, ciascuno caratterizzato da importi di capitale diversi e rate mensili variabili, con conseguente variabilità del tasso d’interesse effettivamente applicato, si configura una violazione degli accordi contrattuali che contribuisce alla configurazione del mutuo come usurario. Tale difformità tra le condizioni dichiarate (tasso fisso nominale) e quelle effettivamente applicate (tasso variabile tra i diversi periodi) integra un inadempimento contrattuale dell’istituto di credito e determina l’illegittimità del piano di ammortamento. L’articolazione in quattro distinti piani di ammortamento, con durate e importi differenziati, contrasta con la struttura classica dell’ammortamento “alla francese” (che prevede rate costanti) e costituisce elemento di opacità contrattuale rilevante ai fini della nullità per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.

Gli interessi di preammortamento applicati in un contratto di mutuo bancario devono essere oggetto di specifica e chiara indicazione contrattuale quanto al meccanismo di calcolo, alla durata del periodo di preammortamento e agli importi variabili del capitale residuo su cui vengono calcolati. La mancata esplicitazione di tali elementi determina un grave vulnus al principio di trasparenza contrattuale, in violazione dell’art. 117 del D.lgs. 385/1993, e comporta un ingiustificato aggravio economico per il mutuatario, privo di una corretta rappresentazione ex ante del costo effettivo del finanziamento. Tale indeterminatezza, rilevante sotto il profilo contrattuale, può dar luogo – a seconda della gravità del caso concreto – alla nullità della clausola relativa agli interessi di preammortamento o dell’intero contratto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto del contratto.
Accertata la nullità del contratto di mutuo per usurarietà ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., il contratto deve essere considerato gratuito con la conseguenza che tutti i pagamenti effettuati dal mutuatario devono essere imputati esclusivamente alla restituzione del capitale mutuato, con esclusione di qualsiasi componente relativa a interessi (corrispettivi o moratori). Il capitale residuo ancora dovuto deve essere ricalcolato sottraendo dal capitale

 

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