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Tribunale collegiale di Livorno, ordinanza dell’11 marzo 2025, Pres. Orlando, Rel. Magliacani

In seguito a Cass. SS.UU. n. 5968 del 6 marzo 2025, il mutuo con deposito cauzionale non è idoneo titolo esecutivo se è condizionato ad eventi futuri ed incerti costituiti dall’adempimento di obbligazioni assunte dalla parte mutuataria

Massime Avv. Dario Nardone

Cass. SS.UU. n. 5968 del 6 marzo 2025 ha affermato:

  • che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione univoca ed espressa di restituire la somma mutuata, che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
  • che, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito o in pegno irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario e che prevede l’obbligazione del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti, è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata.

Pertanto, qualora la banca si sia riservata la facoltà di risoluzione del contratto nel caso che il mutuatario non provveda agli adempimenti indicati in contratto – che assurgono ad eventi futuri ed incerti – deve concludersi che il mutuo non ha generato da sé solo l’obbligazione restitutoria della somma mutuata, essendo, di contro, necessario che venga integrato da un atto pubblico o una scrittura privata attestante l’avveramento delle condizioni; sicché, in mancanza, non può validamente costituire titolo esecutivo.

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