Tribunale collegiale di Livorno, ordinanza del 14 aprile 2026, Pres. Pastorelli, Rel. Magliacani

Qualora il contratto originario di mutuo fondiario venga parzialmente modificato mediante una successiva scrittura privata semplice, sprovvista delle forme dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata, il titolo azionato diviene parziale e incompleto e perde la sua efficacia di titolo esecutivo autonomo, determinando l'inefficacia del pignoramento e la conseguente sospensione della procedura esecutiva

Massime Avv. Dario Nardone

Qualora un contratto di mutuo venga rinegoziato dalle parti mediante una scrittura privata non autenticata, tale da modificare le pattuizioni originarie relative alla quantificazione dell’obbligazione pecuniaria, il debito originario risulta completamente mutato.

In particolare, se la rinegoziazione incide profondamente sulle modalità di determinazione del debito, alterando il tasso di interesse convenzionale (es. passando da un tasso variabile a uno fisso) e la durata del piano rateale di restituzione, i parametri del precedente accordo vengono superati.

Di conseguenza, il contratto di mutuo originario non può più essere considerato un valido titolo esecutivo, in quanto il saldo residuo dovuto è rappresentato dalle somme risultanti dal nuovo accordo e non da quelle del mutuo iniziale.

Al contempo, il nuovo accordo di rinegoziazione non costituisce a sua volta un titolo esecutivo, poiché, essendo una mera scrittura privata non autenticata, è privo dei requisiti formali necessari previsti dall’art. 474 c.p.c.

Conferma Tribunale di Livorno, ordinanza del 27 gennaio 2026, Est. Pinna 

Conforme: Tribunale di Padova, ordinanza del 27 dicembre 2025, Est. Rossi

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