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ABF Roma, 20 aprile 2015, n. 3091 – Pres. De Carolis – Est. Nervi

In base all’orientamento consolidato dei Collegi di questo Arbitro, il cliente è titolare di un diritto incondizionato all’estinzione volontaria del rapporto di conto corrente; in particolare, le decisioni dei Collegi sottolineano che l’intermediario non può condizionare l’esercizio di tale diritto all’esistenza di eventuali passività gravanti sul conto (decisioni n. 669/15; n. 4332/13; n. 1477/13). Applicando tali principi al caso di specie, deve riconoscersi al ricorrente il diritto ad ottenere l’estinzione del rapporto a far tempo dal 30 settembre 2013.

Da ciò scaturisce altresì che devono considerarsi privi di causa, e dunque non dovuti, gli addebiti che sono maturati sul predetto conto, a carico del ricorrente, in data successiva a quella ora indicata. In attuazione di quanto qui deciso, pertanto, l’intermediario è tenuto ad effettuare i relativi conteggi, nonché a restituire al ricorrente le somme eventualmente poste a suo carico. 

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