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Procura della Repubblica di Ragusa, provvedimento di sospensione ex L. 44_1999 del 15 gennaio 2024

Ai sensi della Legge n. 44 del 1999, va disposta la sospensione per due anni della procedura esecutiva qualora, dalla consulenza tecnica effettuata dal perito nominalo dal PM, sia confermato il denunziato superamento del tasso soglia usura derivante dall’applicazione di costi occulti a seguito dell’adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta degli interessi

Ottime notizie dalla mia amata Sicilia e, precisamente, da Ragusa

Nel mentre di una estenuante lotta in sede civile, giunge dalla Procura della Repubblica di Ragusa l’agognatissimo provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, appena due giorni prima dell’asta.

La notizia è di quelle importanti, dirimenti, incoraggianti, non solo nella Regione Sicilia (ove è la prima del genere), ma per l’intera Nazione e per l’intero popolo degli indebitati con prestiti (mutui, finanziamenti e leasing) nei quali sia stato subdolamente adottato, dall’istituto erogante, il c.d. regime composto (praticamente, in TUTTI i finanziamenti): la peculiare forza del provvedimento che qui riporto sta nel fatto che la denunziata usura del mutuo causata da tale regime è stata sapientemente acclarata dal perito nominato dal PM (ed anche questo è una novità, in Italia).

Soprattutto, grande conforto e nuove speranze per tutti coloro che si trovano esecutati in procedure esecutive fondate su finanziamenti usurari: ricordiamoci che l’usurarietà degli interessi corrispettivi (propria del regime composto) determina la gratuità del prestito, sicché tutti i versamenti effettuati dal finanziato vanno imputati al solo capitale e ciò potrebbe evidenziare – e in verità accade spessissimo – una mancanza di effettiva morosità al momento dell’inizio della procedura esecutiva.

Tradotto: niente morosità, niente esecuzione.

Allegato al provvedimento che oggi pubblico, trovate anche la mia istanza di concessione dell’inibitoria con estrapolazione dei principali passi portati dal CT nominato dal PM.

Cos’è il regime composto?

Mi sembra, a questo punto, opportuno fare un passo indietro per dare qualche informazione di carattere generale che possa – spero – essere utile a chi non ha specifiche competenze in materia.

Chi ha avuto modo di seguirmi, sa che mi occupo di contenzioso bancario solo pro Clientela ormai da diversi anni; in tale ambito sono autore di articoli e pubblicazioni, vengo chiamato come Relatore e Docente sulla materia bancaria nei Corsi di formazione degli Avvocati o, in genere, nei Convegni/Webinar: di tali attività potrete apprendere consultando l’home page del mio sito e la mia pagina Facebook “Studio legale Avv. Dario Nardone”, ove cerco anche di fare opera di divulgazione di provvedimenti giudiziari favorevoli alla Clientela bancaria ottenuti da me medesimo e da altri Colleghi.

Negli ultimi anni sto conducendo una battaglia (dentro e fuori le aule di Giustizia) sulla questione del “Regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi” (più brevemente “Regime composto“): trattasi di un algoritmo di matematica finanziaria utilizzato dalle banche nella costruzione del piano di ammortamento c.d. “alla francese” (ma anche “all’italiana”), ovvero in assoluto il più diffuso su scala nazionale per famiglie, imprese e Consumatori.

Brevemente, il c.d. regime composto è un meccanismo di produzione esponenziale degli interessi (in luogo di quello lineare  – proporzionale alla durata del mutuo – previsto dal codice civile, art. 821, III comma, c.c.) che genera un monte interessi molto superiore rispetto al regime semplice previsto dal nostro Legislatore.

Il fatto è che le banche (leggi mutui, finanziamenti chirografari e leasing) costruiscono SEMPRE il piano di ammortamento alla francese con il regime composto (in luogo di quello semplice), senza il consenso del finanziato e senza darne alcuna informativa nella documentazione pre-contrattuale o contrattuale: e ciò praticamente da sempre e certamente dal 1942, ovvero da quando è entrato in vigore il vigente Codice civile che ha normato, quale regime ordinario di maturazione degli interessi, quello semplice o lineare o  proporzionale.

L’adozione di tale algoritmo (di capitalizzazione composta) è percepibile solo a mezzo di qualificate competenze di matematica finanziaria: questo è il banale motivo per cui né il c.d. “uomo medio” né il giurista si siano mai avveduti di siffatto regime, se non recentemente; d’altra parte, non v’era neanche motivo di effettuare una indagine in tal senso, atteso che il nostro Ordinamento è, appunto, ispirato dal principio codicistico ordinario di maturazione lineare/proporzionale degli interessi; né si poteva immaginare che l’intero Ceto bancario potesse violare un principio cardine, sfruttando a proprio vantaggio l’enorme asimmetria informativa che connota la materia bancaria, adottando “alla chetichella” una formula che producesse un lucro maggiore ed indebito rispetto a quello che avrebbe conseguito nel rispetto del codice civile.

Aggiungerei, il tutto in un perimetro contrattuale e normativo permeato dagli OBBLIGHI di TRASPARENZA e di INFORMAZIONE, cui le Banche sono (sarebbero?) tenute.

Difatti, la problematica è venuta fuori (direi esplosa) da circa tre/quattro anni per mano di un Luminare di matematica finanziaria ed attuariale, l’amico Prof. Antonio Annibali (Ordinario presso La Sapienza in Matematica attuariale, ora in pensione), il quale, quasi per caso (ovvero per rispondere ad una richiesta di uno studente), dimostrò come tutti i piani di ammortamento  alla francese potessero essere redatti in regime semplice: la cosa, poi, venne a conoscenza dei giuristi, i quali si avvidero come solo il regime semplice era rispettoso della normativa del codice civile.

Ebbene, l’eccezione della subdola adozione del regime composto comporta, sotto il profilo rimediale, che il Giudice disponga, a mezzo CTU, la rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo in regime semplice (conforme, cioè, al dettato dell’art. 821, III comma, c.c.): ciò dà luogo ad un importante ristoro in favore dei finanziati di interessi indebitamente pagati (si parla di decine di migliaia di euro su mutui di “soli” 100.000,00 euro di durata vente/trentennale).

E questo vale sia nei rapporti in corso (si pensi ai gravosissimi ruoli dei Giudici delle esecuzioni immobiliari ed ai numerosissimi esecutati, per somme evidentemente abnormi, di tutta Italia), sia in quelli estinti – da non più di 10 anni: oltre, il diritto alla ripetizione è prescritto.

Non solo.

La rimodulazione del piano di ammortamento dal regime composto in quello semplice, fa schizzare in alto il TAN e il TEG che spesso diventa usurario (come ha acclarato la Procura della repubblica di Ragusa), rendendo gratuito il mutuo ai sensi dell’art. 1815, II comma, c.c. (vi sono già molteplici provvedimenti in tal senso: se si digita “regime” o ” composto” sul motore di ricerca del mio sito, ne troverete diversi): insomma, il regime composto è utilizzato come espediente per applicare tassi interessi molto più alti di quelli indicati in contratto e spessissimo oltre la soglia usuraria.

La questione è di impatto ed importanza tali (ben più del famoso anatocismo sui conti correnti di inizio millennio o dell’usura sugli interessi moratori) da essere stata recentemente trasmessa dal Tribunale di Salerno alla Corte di Cassazione ai sensi del nuovo art. 363 bis c.p.c. (il “Rinvio pregiudiziale” introdotto dalla Riforma Cartabia) e recentemente (in data 6 settembre 2023, cfr. https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2023/09/Cass.-6-settembre-2023.pdf ) il Primo Presidente l’ha assegnata, per la serialità ed importanza, alle Sezioni Unite le quali, a breve, si dovranno dunque pronunciare sulla legittimità del famigerato “regime composto”.

Tutto ciò nel silenzio dei media, nonostante la problematica riguardi TUTTI coloro (Imprese, Privati, Famiglie, Consumatori) che hanno chiesto un prestito o leasing

Per entrare meglio nella tecnicità della questione, rinvio ad un più mio più esaustivo contributo Il regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi nei finanziamenti rateali: criticità e soluzioni, aprile 2020 (articolo edito in Altalex e in  Il Caso, nonché su  https://www.studiolegalenardone.it/wp-content/uploads/2020/04/Il-regime-finanziario-di-capitalizzazione-composta-degli-interessi-nei-finanziamenti-rateali_criticita-e-soluzioni.pdf); per un maggior approfondimento tecnico,  rimetto di seguito il link donde scaricare le Slides preparate dal Dott. Comm. Fabrizio Cappelluti su “Il regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi nei finanziamenti rateali – Analisi tecnico-giuridica, criticità e apparati rimediali”, in occasione del “Corso di Formazione: il Consulente Tecnico d’Ufficio” organizzato dall’ UNGDCEC (Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti), tenuto dal sottoscritto in Pescara (webinar) in data 15 novembre 2022 (https://www.studiolegalenardone.it/slides-preparate-dal-dott-comm-fabrizio-cappelluti-su-il-regime-finanziario-di-capitalizzazione-composta-degli-interessi-nei-finanziamenti-rateali-analisi-tecnico-giuridica-criti/).

Ad maiora!!!

Avv. Dario Nardone

 

 


                                            

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