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Cass. pen. Sez. IV, 29-01-2013, n. 16237 (rv. 255105)

 

In tema di responsabilità medica, l’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 esclude la rilevanza della colpa lieve a quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. (Nella specie, la S.C. ha osservato che la norma ha dato luogo ad una “abolitio criminis” parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l’area del penalmente rilevante individuata da questi ultimi ed avendo ritagliato implicitamente due sottofattispecie, una che conserva natura penale e l’altra divenuta penalmente irrilevante). (Annulla con rinvio, App. Roma, 24 ottobre 2011)

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