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Tribunale di Pescara, sent. n. 497 del 06.04.2017, Est. Di Fulvio

“L’opposta in sede monitoria, per dimostrare il proprio preteso credito, ha prodotto, oltre ai contratti di aperura dei conti correnti sopra richiamati (con relative aperture di credito) e al contratto di mutuo chirografario del 13.11.2007, tre estratti conto certificati conformi alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B. (D.lgs. 385/ 1993), sicché il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso ai sensi del medesimo art. 5O. Tuttavia nella successiva fase dell’opposizione, malgrado quanto specificamente argomentato dalla difesa degli opponenti sulla necessità di produzione da parte della convenuta opposta, per provare la propria pretesa creditoria, di tutti gli estratti conto (v. pagine 6 e 7 dell`atto di citazione), la             ha omesso tale produzione, sicché, relativamente ai due rapporti di conto corrente, non si può ritenere dimostrato che la                    , per effetto di molteplici operazioni (non specificate e non conoscibili in difetto degli estratti conto) eseguite ed annotate sui citati conti correnti 10881695 e 10881700 dal 6.8.2007 al 23.3.2010 (data del passaggio a sofferenza), abbia maturato i crediti indicati nel ricorso monitorio e nei sopraindicati estratti conto certificati conformi alle scritture contabili ex art.50 T.U.B., che riportano solamente la posizione debitoria al 23.3.2010 – di € 7.976,16 per il conto 10881695 e di € 37.802,21 per il conto 10881700 -, una voce per interessi maturati al 31.12.2010 e altre due voci, sempre debitorie, peraltro incomprensibili (“ Acc. Aut. Rap. Inr. Int. Ante Sf A. P.). Ed invero in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l’estratto ex art.50 TUB – dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito – dall’ordinario estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca -, poiché l’estratto ex art.50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla banca, mentre l’estratto conte, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente; con la conseguenza che non può ritenersi assolto l’onere probatorio da parte della banca ove questa ometta di produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all’invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest’ultimo (Cass. Civile 2751/2002, 12233/2003, 11749/2006, 21092/2016), perché l’indisponibilità degli estratti conto impedisce di verificare quali operazioni siano incontestate e come si sia determinata la posizione debitoria del correntista. Pertanto il decreto ingiuntivo, relativamente ai due conti 10881695 e 10881700, va senz’altro revocato come chiesto dagli opponenti in via principale”.

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