Corte d’Appello di Torino, ordinanza del 29 ottobre 2024, Pres. Est. Ratti
Massime Avvocato Dario Nardone
Nel ricalcolo del saldo di conto corrente, il CTU deve procedere:
(i) espungendo l’onere anatocistico per il biennio 2014-2016 (ex art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, coma sancito da Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21344);
(ii) utilizzando, ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse, il criterio del saldo “rettificato”;
(iii) considerando anche l’ipotesi del conto corrente come affidato ab origine.
(fattispecie in azione di accertamento negativo del credito in conto corrente con eccezione di nullità, per violazione della forma solenne ex art. 117 TUB, dell’affidamento di fatto esistente ab origine)