Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza n. 1531 del 10 dicembre 2024, Pres. Del Bono. Rel. Fuina
La banca non può chiedere il pagamento delle fatture anticipate ed impagate separatamente dal saldo di conto corrente qualora il conto anticipi non sia un negozio autonomo e distinto dal rapporto di conto corrente, bensì un mero conto tecnico di evidenza
Stralcio
“Appare utile fare una doverosa precisazione in relazione alla possibilità per la banca di agire in giudizio per il recupero dell’anticipazione concessa e non rimborsata in via autonoma, ovvero a prescindere dal saldo di conto corrente ordinario cui le anticipazioni afferiscono in considerazione della “inscindibilità” del saldo.
A parere della Corte nell’ipotesi in cui, a fronte della presentazione delle fatture la banca provveda all’immediato accredito della somma sul conto corrente ordinario – senza separata annotazione sul conto anticipi – si può parlare di unitarietà di conti con conseguente inscindibilità del saldo.
Dal tenore del contratto di concessione linee di credito n. 313, di cui si discute, non emerge alcuna evidenza dalla quale possa desumersi la facoltà per la banca di non procedere alla annotazione del controvalore negativo nel conto corrente ordinario con addebito “sulla relativa partita a sofferenza” né si rinvengono agli atti pattuizioni ulteriori in tal senso, con la conseguenza che la mancata appostazione sul conto corrente ordinario non la può autorizzare ad agire autonomamente per il recupero di quanto non rimborsato alla scadenza in considerazione proprio dell’inscindibilità del saldo di conto corrente e soprattutto del fatto che la linea per le anticipazioni non fa sorgere una posizione debitoria separabile dal conto corrente di corrispondenza. In argomento è stato chiarito (cfr.Cass.14321/22) che “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il “conto anticipi” può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del “conto anticipi” rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del “conto anticipi” è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un “conto anticipi”, il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l’autonomia dagli altri conti.”
In considerazione di quanto appena rappresentato, la Corte ritiene che le doglianze mosse con l’atto di appello in relazione alla mancanza di prova del credito azionato restano assorbite dal superiore presupposto dato dalla impossibilità di intraprendere un’autonoma azione giudiziale ben potendo, al contrario, far valere il tutto solo nel contesto della ricostruzione di tutti i rapporti dare-avere nell’ambito della verifica del saldo di conto corrente.
Vi è poi da considerare che tra le parti risulta emessa precedente pronuncia (incontestatamente passata in giudicato, giusta certificazione rilasciata dalla Cancelleria ai sensi dell’art.124 c.2 c.p.c.-cfr. doc.1 prodotto dall’opposta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.-) che ha accertato proprio in relazione a tale conto corrente e previa ricostruzione dei movimenti ivi transitati il saldo a debito del correntista, nella misura liquidata con la sentenza oggi impugnata.
Né può dirsi che la parte attuale appellata non abbia contestato la ricorrenza effettiva della dedotta esposizione debitoria (cfr.pagg.da 22 a 25 dell’atto di citazione in opposizione ed, all’esito della produzione degli estratti conto, la richiesta di ctu formulata nella memoria n.2 ex art.183 cpc volta alla conferma dell’impossibilità di ricostruire il saldo derivante dalle fatture anticipate, per le motivazioni espresse nell’atto introduttivo ) o che siano state violate le regole inerenti il carico dell’onere probatorio posto che la documentazione prodotta dalla opposta attuale opponente, anche dopo la produzione integrale degli estratti conto, è inidonea a dar evidenza, per i motivi sopra esposti, dell’insorgenza di un separato credito riferibile ad anticipi di fatture che non risultano addebitati sul medesimo conto su cui erano destinati ad operare”.
Confermata la sentenza di primo grado, Tribunale di Pescara, sentenza n. 1047 del 18.07.2023, Est. Ursoleo