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Corte d’Appello di Brescia, 10 marzo 2021, n. 292 – Pres. Pianta, Rel. Tezza 

da Diritto Bancario

Ai sensi dell’art. 1422 c.c. l’azione di accertamento della nullità delle clausole dei detti contratti di c.c. non soggiace a prescrizione. Il diritto alla ricostruzione dell’esatto dare/avere non è autonomo rispetto al diritto a far valere dette nullità. L’annotazione nel conto non è, invero, altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; pertanto, allorché il contratto alla base di quel diritto venga dichiarato nullo, viene meno il diritto stesso e, per l’effetto, la nuova realtà giuridica trova una diversa corrispondente rappresentazione contabile.

Infatti, come evidenziato recentemente dalla Cassazione con sentenza del 15 febbraio 2021 n. 3858, ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l’azione di nullità imprescrittibile a norma dell’art. 1422 cod. civ., l’operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti dell’azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità che abbia dichiarato l’illegittimità del titolo su cui si è fondata l’annotazione sul conto.

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