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Tribunale di Livorno, sentenza n. 40 del 12 gennaio 2021, Est. Fodra

La prova del fido ad opera del correntista attore non deve essere fornita necessariamente con la produzione del contratto scritto, essendo sufficiente la dimostrazione degli elementi sintomatici dell'affidamento

Stralcio

«Parte convenuta ha sostenuto che, secondo Cass. (27704 e 27705/2018), il correntista che intende agire in ripetizione a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dalla debitrice, avrebbe l’onere di provare la sussistenza dell’affidamento producendo un contratto scritto, attesa la necessaria forma scritta dei contratti bancari.

Tale eccezione non coglie nel segno.

[…] Dalla lettura per esteso della parte motiva delle due sentenze si evince che, la Corte ha sicuramente ribadito il fatto che grava sull’attore che agisce in ripetizione l’onere di provare il contratto di affidamento, ma NON ha sancito alcun onere di prova scritta.
Ed infatti, nell’ambito della azione di ripetizione, quello che risulta da provare per il correntista è che un accordo con la banca sull’affidamento vi è stato e che detto accordo ha avuto attuazione, anche mediante regolamentazione del medesimo in c/c; assolto detto #onereprobatorio, anche mediante l’analisi degli estratti conto e delle comunicazioni banca cliente […] da parte della CTU […] appare irrilevante, ai fini della prescrizione, il fatto che il contratto scritto non sia stato versato in atti»

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